Art. 13
Modifiche del regolamento (UE) 2023/194
In vigore dal 20 nov 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2023/194
Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:
1)
nell’allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) nelle acque della divisione CIEM 3a («Skagerrak-Kattegat»), nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a («Mare del Nord») è sostituita dalla seguente:
«Specie:
Busbana norvegese e catture accessorie connesse
Trisopterus esmarkii
Zona:
3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
(NOP/2A3A4.)
Anno
2023
2024
Danimarca
49 478
(1)(3)
8 226
(1)(6)
TAC analitico
Non si applica l’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
9
(1)(2)(3)
2
(1)(2)(6)
Paesi Bassi
36
(1)(2)(3)
6
(1)(2)(6)
Unione
49 524
(1)(3)
8 234
(1)(6)
Regno Unito
10 204
(2)(3)
2 058
(2)(6)
Norvegia
0
(4)
0
(4)
Isole Fær Øer
0
(5)
0
(5)
TAC
59 728
10 292
(1)
Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(2)
Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
(3)
Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2022 al 31 ottobre 2023.
(4)
Deve essere utilizzata una griglia di selezione.
(5)
Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Questo quantitativo comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
(6)
Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024.»;
2)
nell’allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:
«Specie:
Eglefino
Melanogrammus aeglefinus
Zona:
4; acque del Regno Unito della zona 2a
(HAD/2AC4.)
Belgio
363
(1) (2)
TAC analitico
Si applica l’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Danimarca
2 495
(1) (2)
Germania
1 588
(1) (2)
Francia
2 768
(1) (2)
Paesi Bassi
272
(1) (2)
Svezia
223
(1) (2)
Unione
7 709
(1) (2)
Norvegia
13 432
(3)
Regno Unito
37 261
TAC
58 402
(1)
Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30′ N (HAD/*6AN58).
(2)
Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 3a (HAD/*03 A-C).
(3)
Di cui 11 182 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell’Unione (HAD/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito:
Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)
Unione
4 774 »;
3)
nell’allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 è sostituita dalla seguente:
«Specie:
Capelin
Mallotus villosus
Zona:
Acque groenlandesi delle zone 5 e 14
(CAP/514GRN)
Danimarca
Da fissare
TAC analitico
Non si applica l’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
Da fissare
Svezia
Da fissare
Tutti gli Stati membri
Da fissare
(1)
Unione
Da fissare
(2) (3)
Norvegia
Da fissare
(3)
TAC
Non pertinente
(1)
Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri». Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).
(2)
Le attività di pesca possono iniziare quando l’Unione accetta un’offerta da parte delle autorità groenlandesi per tali contingenti nel quadro dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e del relativo protocollo di attuazione (*1). Gli Stati membri provvedono affinché le loro catture non superino il quantitativo ricevuto dalle autorità groenlandesi, previa detrazione dei quantitativi trasferiti alla Norvegia.
(3)
Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2023 e il 15 aprile 2024
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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