Art. 12 · Trasmissione dei dati

Art. 12

Trasmissione dei dati

In vigore dal 20 nov 2023
Trasmissione dei dati Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.
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