Art. 10
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31
In vigore dal 20 nov 2023
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31
1. La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle condizioni cumulative seguenti:
a)
non può essere catturato né detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore dedito alla pesca ricreativa, al giorno;
b)
dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno;
c)
tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.
3. In ulteriore deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata nella sottodivisione 31 dal 1o maggio al 31 agosto nelle zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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