Art. 5 · Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Art. 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

In vigore dal 17 nov 2023
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IV del presente regolamento.
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