Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 nov 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «asciugabiancheria per uso domestico»: un apparecchio nel quale si asciugano capi mediante rotolamento in un cestello rotante, attraverso il quale è insufflata aria e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 2) «alimentazione da rete»: la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz; 3) «asciugabiancheria alimentata a gas»: un’asciugabiancheria per uso domestico che utilizza il gas per riscaldare l’aria interna; 4) «asciugabiancheria per uso domestico da incasso»: l’asciugabiancheria per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente per soddisfare tutte le caratteristiche seguenti: a) essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli; b) essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; c) essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura; 5) «lavasciuga biancheria per uso domestico»: l’apparecchio definito all’, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (14); 6) «centrifuga per uso domestico»: apparecchio nel quale l’acqua è rimossa da capi mediante azione centrifuga in un cestello rotante e successivamente aspirata da una pompa automatica o per gravità, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali, anche nota sul mercato come «estrattore centrifugo»; 7) «asciugabiancheria multicestello per uso domestico»: un’asciugabiancheria per uso domestico munita di più cestelli, siano essi in involucri distinti o nel medesimo involucro; 8) «modello equivalente»: un modello che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello, con identificativo del modello diverso; 9) «programma»: una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario ad asciugare determinati tipi di tessuto; 10) «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario; 11) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’ ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro; 12) «banca dati dei prodotti»: una banca dati ai sensi dell’, punto 25, del regolamento (UE) n. 2017/1369; 13) «capacità nominale»: la massa massima in chilogrammi dichiarata dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a intervalli di 0,5 kg di tessuti asciutti di un determinato tipo, che può essere trattata in un ciclo di asciugatura dell’asciugabiancheria per uso domestico, nel programma selezionato, quando caricata seguendo le istruzioni del fabbricante; 14) «programma eco»: il programma che è in grado di asciugare la biancheria di cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico pari al 60 % fino a un contenuto di umidità finale del carico pari allo 0 %; 15) «contenuto di umidità iniziale»: la quantità di umidità contenuta nel carico all’inizio del ciclo di asciugatura; 16) «contenuto di umidità finale»: la quantità di umidità contenuta nel carico alla fine del ciclo di asciugatura; 17) «ciclo di asciugatura»: il processo completo di asciugatura definito dal programma richiesto che consiste in una serie di diverse operazioni tra cui il riscaldamento e il rotolamento della biancheria nel cestello. Ai fini degli allegati da II a V, si applicano le definizioni supplementari di cui all’allegato I.
Storico versioni

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