Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 2023
L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato: 1) alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»; 2) alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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