Art. 7 · Informazioni sulle misure adottate

Art. 7

Informazioni sulle misure adottate

In vigore dal 9 nov 2023
Informazioni sulle misure adottate Le autorità segnalanti forniscono all’ABE tutte le informazioni seguenti sulle misure adottate: a) un riferimento alla carenza rilevante in relazione alla quale è stata adottata la misura e, se del caso, eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite a norma dell’; b) la data di imposizione della misura; c) il tipo di misura, il numero di riferimento interno e un link alla stessa, se pubblicata; d) informazioni complete sulle persone fisiche e giuridiche cui è stata imposta la misura; e) una descrizione della misura, compresa la sua base giuridica; f) lo stato della misura, compresi eventuali ricorsi presentati contro la misura stessa; g) se e come è stata pubblicata la misura, compresi i motivi dell’eventuale pubblicazione in forma anonima, del ritardo nella pubblicazione o della mancata pubblicazione; h) tutte le informazioni pertinenti per le azioni correttive della carenza rilevante oggetto della misura, compresi gli interventi pianificati o adottati per porvi rimedio, nonché eventuali ulteriori spiegazioni necessarie in merito al processo correttivo e alla tempistica entro la quale ci si attende la correzione; i) se le informazioni sulle misure sono state comunicate a un collegio istituito per il gruppo al quale appartiene l’operatore del settore finanziario e, se non è stato ancora fatto, per quale motivo; j) per le autorità AML/CFT del paese ospitante, se le informazioni sulla misura sono state comunicate all’autorità competente AML/CFT del paese d’origine e, se non è stato ancora fatto, per quale motivo. Ai fini della lettera d), tutte le informazioni sulle persone fisiche sono fornite conformemente all’allegato II.
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