Art. 4 · Informazioni che devono essere fornite dalle autorità segnalanti

Art. 4

Informazioni che devono essere fornite dalle autorità segnalanti

In vigore dal 9 nov 2023
Informazioni che devono essere fornite dalle autorità segnalanti Esclusivamente ai fini dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità segnalanti forniscono all’ABE tutti i tipi di informazioni seguenti: a) le informazioni generali specificate all’ del presente regolamento; b) le informazioni specificate all’ del presente regolamento concernenti le carenze rilevanti; c) le informazioni specificate all’ del presente regolamento in merito alle misure adottate.
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