Art. 4
Informazioni che devono essere fornite dalle autorità segnalanti
In vigore dal 9 nov 2023
Informazioni che devono essere fornite dalle autorità segnalanti
Esclusivamente ai fini dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità segnalanti forniscono all’ABE tutti i tipi di informazioni seguenti:
a)
le informazioni generali specificate all’ del presente regolamento;
b)
le informazioni specificate all’ del presente regolamento concernenti le carenze rilevanti;
c)
le informazioni specificate all’ del presente regolamento in merito alle misure adottate.
Storico versioni
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