Art. 2
Carenze e casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze
In vigore dal 9 nov 2023
Carenze e casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze
1. Ai fini dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, per carenza si intende uno dei casi seguenti:
a)
una violazione da parte di un operatore del settore finanziario di un obbligo in materia di AML/CFT, che è stata individuata da un’autorità segnalante;
b)
una situazione in cui l’autorità segnalante abbia ragionevoli motivi per sospettare che l’operatore del settore finanziario ha violato un obbligo in materia di AML/CFT o che l’operatore del settore finanziario ha tentato di violare tale obbligo («potenziale violazione»);
c)
un’applicazione inefficace o inadeguata, da parte di un operatore del settore finanziario, di un obbligo in materia di AML/CFT o il fatto che tale operatore applichi le politiche e procedure interne messe in atto al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT in un modo che l’autorità segnalante ritiene inadeguato o insufficiente per il conseguimento gli effetti desiderati di tali obblighi o politiche e procedure e che potrebbe, per sua natura, dare luogo a una violazione di cui alla lettera a), o a una potenziale violazione di cui alla lettera b), se la situazione non è risanata («applicazione inefficace o inadeguata»).
2. La casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze figura nell’allegato I.
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