Art. 2 · Carenze e casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze

Art. 2

Carenze e casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze

In vigore dal 9 nov 2023
Carenze e casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze 1.   Ai fini dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, per carenza si intende uno dei casi seguenti: a) una violazione da parte di un operatore del settore finanziario di un obbligo in materia di AML/CFT, che è stata individuata da un’autorità segnalante; b) una situazione in cui l’autorità segnalante abbia ragionevoli motivi per sospettare che l’operatore del settore finanziario ha violato un obbligo in materia di AML/CFT o che l’operatore del settore finanziario ha tentato di violare tale obbligo («potenziale violazione»); c) un’applicazione inefficace o inadeguata, da parte di un operatore del settore finanziario, di un obbligo in materia di AML/CFT o il fatto che tale operatore applichi le politiche e procedure interne messe in atto al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT in un modo che l’autorità segnalante ritiene inadeguato o insufficiente per il conseguimento gli effetti desiderati di tali obblighi o politiche e procedure e che potrebbe, per sua natura, dare luogo a una violazione di cui alla lettera a), o a una potenziale violazione di cui alla lettera b), se la situazione non è risanata («applicazione inefficace o inadeguata»). 2.   La casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze figura nell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:595:oj#art-2