Art. 13 · Riservatezza

Art. 13

Riservatezza

In vigore dal 9 nov 2023
Riservatezza 1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento sul modo in cui le informazioni sono analizzate e messe a disposizione delle autorità, le informazioni presentate all’ABE conformemente al presente regolamento sono soggette agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le informazioni ricevute dall’EIOPA e dall’ESMA conformemente al presente regolamento sono soggette rispettivamente agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   I membri degli organi di gestione delle autorità segnalanti e le persone che lavorano per tali autorità o che hanno lavorato per tali autorità, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale e non divulgano le informazioni ricevute in conformità del presente regolamento, salvo in forma sintetica o aggregata cosicché non si possano individuare singolarmente gli operatori del settore finanziario, le succursali, gli agenti, i distributori o altre persone fisiche, fatti salvi i casi in cui sono in corso procedimenti penali. 3.   Le autorità segnalanti che ricevono informazioni a norma del presente regolamento trattano tali informazioni come riservate e le utilizzano esclusivamente nell’ambito delle loro attività di vigilanza in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, svolte ai sensi degli atti giuridici di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, anche nei ricorsi contro le misure adottate da tali autorità e in qualsiasi procedimento giudiziario relativo ad attività di vigilanza. 4.   Il paragrafo 2 non osta a che un’autorità segnalante comunichi le informazioni ricevute a norma del presente regolamento a un’altra autorità segnalante o a un’autorità o un organismo ai sensi degli atti giuridici di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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