Art. 11
Coordinamento con altre notifiche
In vigore dal 9 nov 2023
Coordinamento con altre notifiche
1. La trasmissione all’ABE di informazioni relative a una misura da parte di un’autorità AML/CFT conformemente all’ del presente regolamento è considerata una trasmissione di informazioni ai sensi dell’articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849 in relazione a tale misura.
2. L’autorità AML/CFT o l’autorità di vigilanza prudenziale che trasmette le informazioni a norma del presente regolamento specifica all’atto della trasmissione se ha già presentato una notifica ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
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