Art. 1
Definizioni
In vigore dal 9 nov 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«autorità segnalanti»: tutte le autorità di cui ai punti da 2 a 7 del presente articolo e il Comitato di risoluzione unico;
2)
«autorità AML/CFT»: l’autorità incaricata di assicurare che gli operatori del settore finanziario rispettino la direttiva (UE) 2015/849;
3)
«autorità di vigilanza prudenziale»: l’autorità incaricata di assicurare che gli operatori del settore finanziario rispettino il quadro prudenziale stabilito in uno qualsiasi degli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e in una qualsiasi normativa nazionale che recepisca le direttive indicate in tali disposizioni, compresa la Banca centrale europea relativamente alle questioni concernenti i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (8);
4)
«autorità di vigilanza degli istituti di pagamento»: l’autorità di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
5)
«autorità di vigilanza sull’esercizio dell’attività»: l’autorità incaricata di assicurare che gli operatori del settore finanziario rispettino le norme di condotta o il quadro per la protezione dei consumatori stabiliti in uno qualsiasi degli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e in una qualsiasi normativa nazionale che recepisca le direttive indicate in tali articoli;
6)
«autorità di risoluzione»: un’autorità di risoluzione come definita all’, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
7)
«autorità designata»: un’autorità designata come definita all’, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
8)
«obbligo in materia di AML/CFT»: qualsiasi obbligo in materia di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo imposto a un operatore del settore finanziario conformemente agli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, e a qualsiasi normativa nazionale che recepisca le direttive indicate in tali articoli;
9)
«misura»: qualsiasi misura di vigilanza e amministrativa, sanzione e penalità, compresa la misura cautelare o temporanea, adottata dall’autorità segnalante in risposta a una carenza ritenuta rilevante ai sensi dell’;
10)
«succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un operatore del settore finanziario e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività dell’operatore del settore finanziario, indipendentemente dal fatto che la sua sede legale o la sua sede sociale si trovi in uno Stato membro o in un paese terzo;
11)
«operatore del settore finanziario controllante»: operatore del settore finanziario in uno Stato membro che ha come controllata un altro operatore del settore finanziario o che detiene una partecipazione in tale operatore del settore finanziario e che non è esso stesso una controllata di un altro operatore del settore finanziario autorizzato nello stesso Stato membro;
12)
«operatore del settore finanziario controllante dell’Unione»: operatore del settore finanziario controllante in uno Stato membro che non è una controllata di un altro operatore del settore finanziario stabilito in uno Stato membro;
13)
«collegio»: un collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, un collegio di risoluzione o un collegio europeo di risoluzione a norma degli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE, o un collegio AML/CFT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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