Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 ott 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«società di teleriscaldamento»: società che gestisce impianti le cui principali attività economiche sono classificate secondo i codici NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) come fornitura di vapore e aria condizionata o produzione di energia elettrica combinata con l’esportazione di teleriscaldamento;
(2)
«traguardi»: indicatori qualitativi dei progressi compiuti verso il conseguimento di una misura o di un investimento per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, sancito all’ del regolamento (UE) 2021/1119, a livello di impianto o facoltativamente a livello di impresa per gli operatori del teleriscaldamento, escludendo l’uso di crediti di compensazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE;
(3)
«obiettivi»: indicatori quantitativi dei progressi compiuti verso il conseguimento di una misura o di un investimento per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, sancito all’ del regolamento (UE) 2021/1119, a livello di impianto o facoltativamente a livello di impresa per gli operatori del teleriscaldamento, escludendo l’uso di crediti di compensazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE;
(4)
«obiettivi e traguardi intermedi»: obiettivi e traguardi fissati per il 31 dicembre 2025 e successivamente per il 31 dicembre di ogni quinto anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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