Art. 6 · Modifiche della gestione dei rischi della CCP

Art. 6

Modifiche della gestione dei rischi della CCP

In vigore dal 26 ott 2023
Modifiche della gestione dei rischi della CCP Se le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare comprendono modifiche della gestione dei rischi della CCP di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/23, la descrizione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una descrizione riguardante: a) le modalità con cui la CCP prevede di conformarsi ai requisiti prudenziali, anche mediante modifiche delle metodologie relative al fondo di garanzia in caso di inadempimento, dei quadri di gestione dei margini e del rischio di liquidità, delle politiche di investimento, delle politiche in materia di garanzie reali e degli accordi di regolamento, indicando se sono previste modifiche della gestione dei rischi della CCP; b) le modalità con cui la CCP prevede di conformarsi agli altri requisiti regolamentari, anche apportando modifiche organizzative, comprese modifiche della struttura organizzativa, della politica in materia di continuità operativa e degli accordi di esternalizzazione, nonché apportando modifiche sostanziali alla gestione, alle norme relative alla condotta negli affari, compresa la composizione della partecipazione, e alle norme in materia di segregazione e portabilità; c) le modalità con cui la CCP prevede di rispettare le prescrizioni in materia di liquidità, compreso l’adempimento, alla scadenza, di tutte le obbligazioni di pagamento, in tutte le valute pertinenti e la misura in cui è in grado di ricorrere agli strumenti di liquidità previsti nel suo regolamento operativo alle condizioni di mercato correnti; d) le modalità con cui la CCP prevede di adempiere all’obbligo di dotarsi di risorse finanziarie prefinanziate e impegnate; e) le modalità con cui la CCP prevede di adempiere all’obbligo di disporre della capacità di ricostituire le proprie risorse finanziarie prefinanziate.
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