Art. 5
Vendita di attività o di attività d’impresa
In vigore dal 26 ott 2023
Vendita di attività o di attività d’impresa
1. Se le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare comprendono la vendita di attività o di attività d’impresa di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23, la descrizione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento comprende gli elementi seguenti:
a)
una descrizione delle misure, precisando quali attività d’impresa o attività pertinenti della CCP, e relative passività, diritti e obblighi, saranno liquidate o vendute, comprendente:
i)
una descrizione delle condizioni pertinenti per la liquidazione o la vendita;
ii)
il metodo di liquidazione o di vendita, comprese le ipotesi sottostanti e le possibili perdite attese;
iii)
la tempistica prevista;
iv)
eventuali finanziamenti o servizi forniti o ricevuti dalla CCP rimanente;
b)
se il ramo dell’attività d’impresa o la parte dell’attività rientra tra le funzioni essenziali o le attività d’impresa principali della CCP, una descrizione, nella misura in cui la CCP disponga di tali informazioni, delle modalità con cui tali funzioni essenziali o attività d’impresa principali possono essere separate, sul piano giuridico, operativo ed economico, dalle altre funzioni essenziali o non essenziali o attività d’impresa principali;
c)
se il ramo dell’attività d’impresa o la parte dell’attività rientra tra le funzioni essenziali o le attività d’impresa principali della CCP, una descrizione, nella misura in cui la CCP disponga di tali informazioni, dei possibili effetti sostanziali di tale separazione delle attività sui partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, sui relativi clienti diretti e indiretti, nonché sulle sedi di negoziazione e su altre FMI e CCP;
d)
se del caso e ove sia possibile individuarli, una descrizione degli effetti sostanziali della liquidazione o della vendita delle pertinenti attività d’impresa o attività e posizioni della CCP sui seguenti elementi:
i)
gli insiemi di attività soggette a compensazione, le operazioni o gli accordi giuridici per i partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, per i relativi clienti diretti e indiretti;
ii)
il calcolo dei requisiti in materia di garanzie reali, in particolare i margini di variazione, e sul modo in cui tale liquidazione o vendita potrebbe incidere in modo sostanziale sulle garanzie richieste dai partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, dai relativi clienti diretti e indiretti;
iii)
il prezzo dell’allocazione e della cessione di tali posizioni e operazioni a un’altra CCP;
iv)
una spiegazione del processo di portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei partecipanti diretti e dei clienti della CCP a un’altra CCP, ove previsto, e una descrizione delle probabilità che tale portabilità abbia esito positivo e delle misure atte a facilitarla che s’intende adottare;
v)
una descrizione degli elementi seguenti:
i)
le modalità con cui la CCP tiene aggiornati i dati pertinenti riguardanti le posizioni nei conti omnibus e separati dei clienti durante la riorganizzazione aziendale;
ii)
la capacità della CCP di fornire rapidamente le informazioni pertinenti durante la riorganizzazione per garantire che tutte le posizioni e operazioni, comprese le posizioni dei clienti, se identificabili, detenute presso la CCP possano essere identificate e potenzialmente cedute con esito positivo;
e)
se gli accordi di servizi o altri accordi contrattuali sono eseguiti da componenti del gruppo, una descrizione dell’incidenza su tali componenti;
f)
una descrizione del modo in cui il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto dei dispositivi giuridici e tecnici della CCP e assicura la loro continuità e del modo in cui il piano garantisce il trasferimento delle funzioni della CCP, compresa una descrizione di eventuali accordi conclusi con altre FMI o con prestatori di servizi pertinenti in vista dell’applicazione del piano di riorganizzazione aziendale.
2. Per i rami della CCP che non saranno liquidati o venduti, il piano di riorganizzazione aziendale indica le modalità per colmare le carenze presenti nella loro attività o nei loro risultati che potrebbero incidere sulla sostenibilità economica a lungo termine, anche se tali carenze non sono direttamente connesse al dissesto della CCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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