Art. 12 · Adeguatezza del piano di riorganizzazione aziendale

Art. 12

Adeguatezza del piano di riorganizzazione aziendale

In vigore dal 26 ott 2023
Adeguatezza del piano di riorganizzazione aziendale 1.   Il piano di riorganizzazione aziendale è coerente, per quanto possibile, con le valutazioni effettuate dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente nel periodo che precede la predisposizione del piano e con le valutazioni utilizzate per determinare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23. 2.   Il piano di riorganizzazione aziendale collega le misure ivi contenute all’esito della diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto della CCP e all’evento che ha determinato l’attivazione del piano di risoluzione, operando una distinzione tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e i casi in cui sussiste una combinazione di entrambi, a seconda delle specifiche circostanze. 3.   L’analisi del contesto operativo esterno inclusa nel piano di riorganizzazione aziendale è coerente, per quanto possibile, con l’analisi delle opportunità e delle minacce presenti nei mercati pertinenti, determinate dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente nello svolgimento dei loro compiti. 4.   Il piano di riorganizzazione aziendale non pregiudica le funzioni essenziali o le attività d’impresa principali della CCP, né il funzionamento del sistema finanziario e la stabilità finanziaria generale. 5.   Il piano di riorganizzazione aziendale deve essere fattibile e garantisce quanto segue: a) l’attenuazione di eventuali ostacoli all’attuazione, quali il diritto del lavoro o altri accordi contrattuali; b) che le misure previste, il calendario per la loro attuazione e la valutazione dei criteri relativi ai risultati hanno tenuto conto delle caratteristiche specifiche della CCP, compresi l’organizzazione aziendale e i servizi di compensazione, i collegamenti con i partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, con i clienti diretti e i clienti indiretti della CCP, con le sedi di negoziazione, con i creditori e con i prestatori di servizi essenziali, nonché le interdipendenze rilevanti della CCP con altri soggetti che sono legati alla CCP o gli accordi di interoperabilità con altre FMI; c) che si tiene conto della situazione nei mercati interessati in cui la CCP fornisce servizi di compensazione; d) che la valutazione utilizzata per calcolare i proventi attesi dalla vendita di attività o attività d’impresa prevista dal piano di riorganizzazione aziendale è prudente, affidabile e realistica.
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