Art. 12
Adeguatezza del piano di riorganizzazione aziendale
In vigore dal 26 ott 2023
Adeguatezza del piano di riorganizzazione aziendale
1. Il piano di riorganizzazione aziendale è coerente, per quanto possibile, con le valutazioni effettuate dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente nel periodo che precede la predisposizione del piano e con le valutazioni utilizzate per determinare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23.
2. Il piano di riorganizzazione aziendale collega le misure ivi contenute all’esito della diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto della CCP e all’evento che ha determinato l’attivazione del piano di risoluzione, operando una distinzione tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e i casi in cui sussiste una combinazione di entrambi, a seconda delle specifiche circostanze.
3. L’analisi del contesto operativo esterno inclusa nel piano di riorganizzazione aziendale è coerente, per quanto possibile, con l’analisi delle opportunità e delle minacce presenti nei mercati pertinenti, determinate dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente nello svolgimento dei loro compiti.
4. Il piano di riorganizzazione aziendale non pregiudica le funzioni essenziali o le attività d’impresa principali della CCP, né il funzionamento del sistema finanziario e la stabilità finanziaria generale.
5. Il piano di riorganizzazione aziendale deve essere fattibile e garantisce quanto segue:
a)
l’attenuazione di eventuali ostacoli all’attuazione, quali il diritto del lavoro o altri accordi contrattuali;
b)
che le misure previste, il calendario per la loro attuazione e la valutazione dei criteri relativi ai risultati hanno tenuto conto delle caratteristiche specifiche della CCP, compresi l’organizzazione aziendale e i servizi di compensazione, i collegamenti con i partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, con i clienti diretti e i clienti indiretti della CCP, con le sedi di negoziazione, con i creditori e con i prestatori di servizi essenziali, nonché le interdipendenze rilevanti della CCP con altri soggetti che sono legati alla CCP o gli accordi di interoperabilità con altre FMI;
c)
che si tiene conto della situazione nei mercati interessati in cui la CCP fornisce servizi di compensazione;
d)
che la valutazione utilizzata per calcolare i proventi attesi dalla vendita di attività o attività d’impresa prevista dal piano di riorganizzazione aziendale è prudente, affidabile e realistica.
Storico versioni
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