Art. 15

Art. 15

In vigore dal 23 ott 2023
1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono misure adeguate per la confisca dei proventi di tali violazioni. 2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
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