Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 ott 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organizzazione di revisione»: un’organizzazione singola, un consorzio o una combinazione di organizzazioni di altro tipo, compresi eventuali subappaltatori, incaricata dal fornitore sottoposto a revisione di svolgere una revisione indipendente conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065; 2) «servizio sottoposto a revisione»: una piattaforma online di dimensioni molto grandi o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi designati conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065; 3) «fornitore sottoposto a revisione»: il fornitore di un servizio sottoposto a revisione, che è oggetto di revisioni indipendenti a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del suddetto regolamento; 4) «obbligo o impegno sottoposto a revisione»: un obbligo o un impegno di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, che costituisce l’oggetto della revisione; 5) «criteri di revisione»: i criteri in base ai quali l’organizzazione di revisione valuta la conformità a ciascun obbligo o impegno sottoposto a revisione; 6) «prove di revisione»: qualunque informazione utilizzata da un’organizzazione di revisione per sostenere le constatazioni e le conclusioni della revisione e per formulare un giudizio di revisione, compresi i dati raccolti da documenti, banche dati o sistemi informatici, colloqui o sperimentazioni; 7) «inesattezza»: un’omissione, una falsa dichiarazione o un errore, intenzionale o accidentale, presente nelle dichiarazioni o nei dati comunicati o forniti dal fornitore sottoposto a revisione all’organizzazione di revisione, o nell’ambiente di prova che il fornitore sottoposto a revisione ha messo a disposizione dell’organizzazione di revisione; 8) «rischio di revisione»: il rischio che l’organizzazione di revisione formuli un giudizio di revisione errato o giunga a una conclusione errata circa la conformità del fornitore sottoposto a revisione a un obbligo o un impegno sottoposto a revisione, considerando i rischi di mancata rilevazione, i rischi intrinseci e i rischi di controllo relativi all’obbligo o impegno sottoposto a revisione; 9) «rischio di mancata rilevazione»: il rischio che l’organizzazione di revisione non rilevi un’inesattezza rilevante ai fini della valutazione della conformità del fornitore sottoposto a revisione a un obbligo o un impegno sottoposto a revisione; 10) «rischio intrinseco»: il rischio di non conformità intrinsecamente legato alla natura, alla progettazione, all’attività e all’uso del servizio sottoposto a revisione, nonché al contesto in cui questo è operato, e il rischio di non conformità legato alla natura dell’obbligo o impegno sottoposto a revisione; 11) «rischio di controllo»: il rischio di mancata prevenzione, rilevazione e correzione tempestiva di un’inesattezza mediante i controlli interni del fornitore sottoposto a revisione; 12) «soglia di rilevanza»: la soglia oltre la quale le deviazioni o le inesattezze da parte del fornitore sottoposto a revisione, singolarmente o in forma aggregata, potrebbero ragionevolmente influenzare le constatazioni, le conclusioni e i giudizi della revisione; 13) «livello di garanzia ragionevole»: un livello elevato, ma non assoluto, di garanzia che consente all’organizzazione di revisione di affermare, nel giudizio di revisione o nelle conclusioni della revisione, se il fornitore sottoposto a revisione è conforme agli obblighi o agli impegni sottoposti a revisione sulla base di prove sufficienti e adeguate; 14) «controllo interno»: eventuali misure, tra cui processi e sperimentazioni, elaborate, attuate e mantenute dal fornitore sottoposto a revisione, compresi i responsabili della conformità e l’organo di gestione, al fine di monitorare e garantire la conformità del fornitore sottoposto a revisione all’obbligo o all’impegno sottoposto a revisione; 15) «ricercatore abilitato»: un ricercatore abilitato conformemente all’articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/2065; 16) «procedura di revisione»: qualunque tecnica applicata dall’organizzazione di revisione nel corso dell’esecuzione della stessa, tra cui la raccolta dei dati, la scelta e l’applicazione delle metodologie, quali sperimentazioni e procedure analitiche sostanziali, ed eventuali altre azioni intraprese per raccogliere e analizzare informazioni al fine di raccogliere prove di revisione e formulare le conclusioni della revisione, a esclusione della formulazione di un giudizio di revisione o della relazione di revisione; 17) «sperimentazione»: una metodologia di revisione che consiste in misurazioni, esperimenti o controlli di altro tipo, tra cui i controlli eseguiti sui sistemi algoritmici, mediante i quali l’organizzazione di revisione valuta la conformità del fornitore sottoposto a revisione all’obbligo o all’impegno sottoposto a revisione; 18) «procedura analitica sostanziale»: una metodologia di revisione impiegata dall’organizzazione di revisione per valutare le informazioni al fine di desumere i rischi di revisione o la conformità all’obbligo o all’impegno sottoposto a revisione.
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