Art. 17
Revisione della conformità ai codici di condotta e ai protocolli di crisi
In vigore dal 20 ott 2023
Revisione della conformità ai codici di condotta e ai protocolli di crisi
1. Il fornitore sottoposto a revisione mette a disposizione dell’organizzazione di revisione:
a)
un elenco e il testo di tutti i codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2022/2065 e di tutti i protocolli di crisi di cui all’articolo 48 di tale regolamento dei quali il fornitore sottoposto a revisione è firmatario;
b)
un elenco dettagliato degli impegni contenuti in tali codici di condotta e protocolli di crisi che il fornitore sottoposto a revisione ha assunto;
c)
ove applicabile, gli indicatori chiave di prestazione concordati nell’ambito di ciascun codice di condotta e protocollo di crisi;
d)
ove applicabile, tutte le misurazioni, i dati e la documentazione disponibili e tutte le relazioni preparate dal fornitore sottoposto a revisione in merito alla propria conformità agli impegni assunti, compreso l’accesso a tutti i dati e le informazioni pertinenti relativi al funzionamento dei servizi offerti dal fornitore sottoposto a revisione e rilevanti ai fini dell’attuazione del codice di condotta o del protocollo di crisi;
e)
ove applicabile, altri dati, misurazioni e documentazione preparati dai firmatari del codice di condotta o del protocollo di crisi, nonché le valutazioni eseguite dalla Commissione o dal comitato di cui all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065.
2. La valutazione della conformità del fornitore sottoposto a revisione ai codici di condotta di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2022/2065 comprende, a titolo esemplificativo, la misurazione degli indicatori chiave di prestazione concordati nel codice di condotta a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la specificazione della soglia di rilevanza delle conclusioni della revisione e la valutazione dell’accuratezza dei dati comunicati.
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