Art. 14
Metodologie specifiche per la revisione della conformità all’articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065 sull’attenuazione dei rischi
In vigore dal 20 ott 2023
Metodologie specifiche per la revisione della conformità all’articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065 sull’attenuazione dei rischi
1. La valutazione della conformità del fornitore sottoposto a revisione all’articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065 comprende, a titolo esemplificativo, un’analisi di tutti gli elementi seguenti:
a)
le modalità con cui il fornitore sottoposto a revisione ha individuato le misure di attenuazione dei rischi per ciascun rischio sistemico di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 e se tali misure siano state individuate in modo diligente;
b)
le modalità con cui il fornitore sottoposto a revisione ha valutato se le misure di attenuazione dei rischi di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) 2022/2065 fossero applicabili al servizio sottoposto a revisione e se la conclusione di tale valutazione sia stata appropriata, anche per quanto riguarda le misure che il fornitore sottoposto a revisione non ha applicato;
c)
la ragionevolezza, la proporzionalità e l’efficacia delle misure di attenuazione predisposte dal fornitore sottoposto a revisione ai fini dell’attenuazione dei rispettivi rischi, valutando tra l’altro:
i)
se tali misure rispondano collettivamente a tutti i rischi, considerando in particolare quelli relativi all’esercizio dei diritti fondamentali;
ii)
comparativamente, le modalità con cui i rischi sono stati affrontati prima e dopo la messa in atto delle misure specifiche di attenuazione dei rischi;
iii)
se le misure di attenuazione dei rischi siano state progettate e attuate in modo adeguato.
2. Fatte salve eventuali altre analisi necessarie per raggiungere un livello di garanzia ragionevole, le metodologie per la revisione della conformità all’articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065 comprendono almeno una valutazione da parte dell’organizzazione di revisione degli elementi seguenti:
a)
i controlli interni predisposti dal fornitore sottoposto a revisione al fine di monitorare l’applicazione delle misure di attenuazione dei rischi di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 e se tali misure siano ragionevoli, proporzionate ed efficaci; tale valutazione:
i)
si basa su procedure analitiche sostanziali per tali controlli interni;
ii)
si basa sulle sperimentazioni eseguite per valutare se i controlli interni siano affidabili e se siano stati concepiti, eseguiti e monitorati con diligenza;
iii)
esamina le modalità con cui uno o più responsabili della conformità hanno svolto i propri compiti di cui all’articolo 41, paragrafo 3, lettere b), d), e) e, ove applicabile, f), del regolamento (UE) 2022/2065 e le modalità con cui l’organo di gestione del fornitore è stato coinvolto a norma dell’articolo 41, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento;
b)
le misure di attenuazione predisposte dai fornitori sottoposti a revisione; la valutazione è basata su:
i)
procedure analitiche sostanziali;
ii)
sperimentazioni, anche dei sistemi algoritmici, qualora l’organizzazione di revisione nutra ragionevoli dubbi, a seguito dei risultati delle procedure analitiche sostanziali e della valutazione dei controlli interni, o qualora l’organizzazione di revisione ritenga necessario eseguire delle sperimentazioni nella scelta della metodologia a norma dell’, paragrafo 1.
3. Le informazioni analizzate dall’organizzazione di revisione a sostegno della valutazione eseguita a norma del presente articolo comprendono, a titolo esemplificativo:
a)
le relazioni sulla valutazione dei rischi e sull’attenuazione dei rischi riferite al periodo di revisione pertinente, redatte dal fornitore sottoposto a revisione e contenenti, ove necessario, informazioni riservate diverse da quelle pubblicate a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, nonché tutti i documenti giustificativi;
b)
ove pertinente, altre relazioni sulla valutazione dei rischi e sull’attenuazione dei rischi redatte dal fornitore sottoposto a revisione e i relativi documenti giustificativi;
c)
le informazioni presentate dal fornitore sottoposto a revisione a norma dell’;
d)
tutte le relazioni di trasparenza pertinenti del fornitore sottoposto a revisione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065;
e)
ove pertinente, le relazioni precedenti sull’attenuazione dei rischi e i relativi documenti giustificativi, che riguardano periodi diversi da quello di revisione, e contenenti, ove necessario, informazioni riservate diverse da quelle pubblicate a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065;
f)
eventuali altri risultati delle sperimentazioni, documentazione, prove, dichiarazioni rilasciate in risposta a domande scritte e/o orali rivolte dall’organizzazione di revisione al personale del fornitore sottoposto a revisione e osservazioni effettuate in loco, se del caso;
g)
altre prove pertinenti, anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal fornitore sottoposto a revisione;
h)
ove disponibili, le relazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 e le indicazioni della Commissione, compresi gli orientamenti emanati a norma dell’articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento, nonché eventuali altre indicazioni pertinenti fornite dalla Commissione in relazione all’applicazione del regolamento (UE) 2022/2065.
4. Le informazioni analizzate dall’organizzazione di revisione possono comprendere, se del caso, le informazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, comprese quelle derivanti dalle relazioni di revisione, di valutazione dei rischi e di attenuazione dei rischi, nonché le informazioni relative ad altre piattaforme online di dimensioni molto grandi o ad altri motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, o i dati e le ricerche resi disponibili al pubblico dai ricercatori abilitati di cui all’articolo 40, paragrafo 8, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065.
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