Art. 11 · Qualità delle prove di revisione

Art. 11

Qualità delle prove di revisione

In vigore dal 20 ott 2023
Qualità delle prove di revisione Le conclusioni e i giudizi di revisione si basano sulle prove di revisione, che soddisfano entrambi i requisiti seguenti: a) sono pertinenti e sufficienti per ridurre i rischi di revisione individuati conformemente all’ e per consentire all’organizzazione di revisione di fornire conclusioni e giudizi di revisione in conformità dell’; b) sono affidabili secondo il giudizio e lo scetticismo professionale dell’organizzazione di revisione.
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