Art. 10 · Metodologie di revisione adeguate

Art. 10

Metodologie di revisione adeguate

In vigore dal 20 ott 2023
Metodologie di revisione adeguate 1.   Fatte salve le metodologie di revisione specifiche di cui agli , le revisioni sono svolte mediante il ricorso a metodologie di revisione adeguate per ridurre i rischi di revisione valutati a un livello tale da consentire all’organizzazione di revisione di giungere alle conclusioni della revisione con un livello di garanzia ragionevole. 2.   La relazione di revisione contiene una descrizione delle metodologie di revisione elaborate dall’organizzazione di revisione prima di svolgere qualsiasi procedura di revisione e include almeno le informazioni seguenti: a) i criteri di revisione per valutare la conformità a ciascun obbligo o impegno sottoposto a revisione, definiti sulla base delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), nonché la soglia di rilevanza tollerata espressa in termini qualitativi o quantitativi, a seconda dei casi; b) tutte le sperimentazioni, le procedure analitiche sostanziali e le prove di revisione che l’organizzazione di revisione intende utilizzare ai fini della valutazione della conformità a ciascun obbligo o impegno sottoposto a revisione. La relazione di revisione contiene la descrizione di eventuali modifiche apportate alle metodologie usate nel corso della revisione rispetto alle metodologie elaborate prima dello svolgimento delle procedure di revisione. 3.   Se un’organizzazione di revisione nutre dubbi ragionevoli circa le informazioni valutate durante la revisione, in particolare le informazioni presentate dal fornitore sottoposto a revisione, la scelta e l’applicazione della metodologia sono adattate in modo da offrire all’organizzazione le prove di revisione necessarie conformemente all’. 4.   I dubbi ragionevoli di cui al paragrafo 3 sono ritenuti tali in quanto sorgono, in particolare, in presenza di uno degli elementi seguenti: a) giudizio e scetticismo professionale nella valutazione delle informazioni, anche per quanto riguarda i controlli interni del fornitore sottoposto a revisione, che inducono l’organizzazione di revisione a formulare dubbi ragionevoli; b) indicazioni esterne che segnalano rischi di revisione, in particolare relazioni del comitato europeo per i servizi digitali di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, indicazioni della Commissione, anche attraverso gli orientamenti di cui all’articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento, ed eventuali altre indicazioni pertinenti fornite dalla Commissione in relazione all’applicazione del regolamento (UE) 2022/2065, nonché relazioni di revisione elaborate a norma dei codici di condotta o dei protocolli di crisi di cui agli articoli 45, 46 e 48 del suddetto regolamento; c) informazioni relative a eventi verificatisi durante l’esecuzione della revisione, comprese situazioni di crisi, che richiedono azioni aggiuntive da parte del fornitore sottoposto a revisione per garantire la conformità a determinati obblighi o impegni sottoposti a revisione. 5.   Le procedure di revisione comprendono almeno: a) l’esecuzione di sperimentazioni e procedure analitiche sostanziali sui controlli interni che il fornitore sottoposto a revisione ha predisposto per ciascun obbligo o impegno sottoposto a revisione; b) l’esecuzione di procedure analitiche sostanziali per valutare la conformità a ciascun obbligo o impegno sottoposto a revisione, anche per quanto riguarda i sistemi algoritmici; c) l’esecuzione di sperimentazioni, anche per quanto riguarda i sistemi algoritmici, in merito agli obblighi e impegni sottoposti a revisione in relazione ai quali l’organizzazione di revisione nutre ragionevoli dubbi, come indicato al paragrafo 4, e in merito agli obblighi e impegni sottoposti a revisione per i quali l’organizzazione di revisione ritiene necessario eseguire delle sperimentazioni ai fini della scelta della metodologia a norma del paragrafo 1. 6.   Qualora gli obblighi o gli impegni di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 impongano al fornitore sottoposto a revisione di rendere pubbliche determinate informazioni, le metodologie di revisione includono una valutazione volta a stabilire se tali informazioni siano prive di errori materiali o omissioni che potrebbero renderle fuorvianti.
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