Art. 7
Determinazione della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi
In vigore dal 20 ott 2023
Determinazione della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi
1. Gli enti determinano la serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il periodo di stress in relazione a un dato fattore di rischio non modellizzabile procedendo secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso:
a)
determinano la serie temporale di osservazioni per il fattore di rischio non modellizzabile per il periodo di stress e includono in tale serie solo un’osservazione per giorno lavorativo che rappresenti i dati di mercato effettivi;
b)
ampliano la serie temporale di cui alla lettera a) includendovi le osservazioni disponibili nel periodo di 20 giorni lavorativi successivo al periodo di stress; se la data di riferimento per calcolare la misura del rischio di scenario di stress è inferiore a 20 giorni lavorativi dopo la fine del periodo di stress, gli enti includono le osservazioni disponibili dalla fine del periodo di stress alla data di riferimento;
c)
in relazione a ciascuna data D
t
per la quale esiste un’osservazione nella serie temporale di cui alla lettera a), ad esclusione dell’ultima osservazione, gli enti determinano, tra le date per le quali esiste un’osservazione nella serie temporale ampliata di cui alla lettera b), la data
successiva alla data D
t
che riduce al minimo il valore seguente:
dove:
—
D
t
è la data per la quale esiste un’osservazione nella serie temporale di cui alla lettera a), ad esclusione dell’ultima osservazione;
—
è una data successiva a Dt
per la quale esiste un’osservazione nella serie temporale ampliata di cui alla lettera b);
—
la differenza
è espressa in giorni lavorativi;
d)
per ciascuna data D
t
per la quale esiste un’osservazione nella serie temporale di cui alla lettera a), ad esclusione dell’ultima osservazione, essi determinano il rendimento su 10 giorni lavorativi corrispondente calcolando il rendimento del fattore di rischio non modellizzabile nel periodo compreso tra la data D
t
dell’osservazione e la data
che riduce al minimo il valore v conformemente alla lettera c), e successivamente riscalandolo per ottenere un rendimento su un periodo di 10 giorni lavorativi moltiplicandolo per
.
Ai fini della lettera c), in presenza di più date che riducono al minimo tale valore, la data
è l’ultima in ordine cronologico tra dette date.
2. La serie temporale di cui al paragrafo 1, lettera a), include almeno le osservazioni utilizzate per calibrare gli scenari di shock futuri di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, qualora tale fattore di rischio sia stato precedentemente valutato come modellizzabile a norma dell’articolo 325 octoquinquagies di tale regolamento.
Storico versioni
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