Art. 16 · Aggregazione delle misure del rischio di scenario di stress

Art. 16

Aggregazione delle misure del rischio di scenario di stress

In vigore dal 20 ott 2023
Aggregazione delle misure del rischio di scenario di stress 1.   Ai fini dell’aggregazione delle misure del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti determinano, per ciascuna misura del rischio di scenario di stress da essi calcolata, la corrispondente misura del rischio di scenario di stress riscalata come segue: a) se gli enti hanno determinato lo scenario estremo di shock futuri per un unico fattore di rischio secondo il metodo graduale (stepwise) di cui all’, la corrispondente misura del rischio di scenario di stress riscalata è calcolata secondo la formula seguente: dove: — RSS è la misura del rischio di scenario di stress riscalata per il fattore di rischio non modellizzabile; — SS è la misura del rischio di scenario di stress per il fattore di rischio non modellizzabile; — , e dove LH è l’orizzonte di liquidità, di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, del fattore di rischio non modellizzabile; — κ è il coefficiente di non linearità del fattore di rischio non modellizzabile calcolato conformemente all’; b) se gli enti hanno determinato una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio calcolando uno scenario estremo di shock futuri secondo il metodo graduale (stepwise) di cui all’ per una categoria standardizzata non modellizzabile comprendente tali fattori di rischio, la corrispondente misura del rischio di scenario di stress riscalata è calcolata secondo la formula seguente: dove: — RSS è la misura del rischio di scenario di stress riscalata per la categoria standardizzata non modellizzabile; — SS è la misura del rischio di scenario di stress per la categoria standardizzata non modellizzabile; — , e dove LH è l’orizzonte di liquidità, di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fattori di rischio all’interno della categoria standardizzata non modellizzabile; — κ è il coefficiente di non linearità della categoria standardizzata non modellizzabile calcolato conformemente all’; c) se gli enti hanno determinato lo scenario estremo di shock futuri per un unico fattore di rischio secondo il metodo diretto di cui all’, la corrispondente misura del rischio di scenario di stress riscalata è calcolata secondo la formula seguente: dove: — RSS è la misura del rischio di scenario di stress riscalata per il fattore di rischio non modellizzabile; — SS è la misura del rischio di scenario di stress per il fattore di rischio non modellizzabile; — , e dove LH è l’orizzonte di liquidità, di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, del fattore di rischio non modellizzabile; — UCF è il fattore di compensazione dell’incertezza da calcolare conformemente all’; d) se gli enti hanno determinato una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio calcolando uno scenario estremo di shock futuri secondo il metodo diretto di cui all’ per la categoria non modellizzabile comprendente tali fattori di rischio, la corrispondente misura del rischio di scenario di stress riscalata è calcolata secondo la formula seguente: dove: — RSS è la misura del rischio di scenario di stress riscalata per la categoria standardizzata non modellizzabile; — SS è la misura del rischio di scenario di stress per la categoria standardizzata non modellizzabile; — , e dove LH è l’orizzonte di liquidità, di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fattori di rischio all’interno della categoria non modellizzabile; — UCF è il fattore di compensazione dell’incertezza da calcolare conformemente all’; e) se gli enti hanno determinato una misura del rischio di scenario di stress calcolando uno scenario estremo regolamentare di shock futuri conformemente all’, la corrispondente misura del rischio di scenario di stress riscalata è calcolata secondo la formula seguente: dove: — RSS è la misura del rischio di scenario di stress riscalata; — SS è la misura del rischio di scenario di stress. 2.   Gli enti aggregano le misure del rischio di scenario di stress secondo la formula seguente: dove: — ICSR indica l’insieme di fattori di rischio non modellizzabili o di categorie standardizzate non modellizzabili per cui gli enti hanno determinato una misura del rischio di scenario di stress che è stata classificata come riflettente unicamente il rischio idiosincratico di differenziali creditizi, conformemente al paragrafo 3; — k è un indice che individua i fattori di rischio non modellizzabili o le categorie standardizzate non modellizzabili appartenenti a ICSR; — EIR indica l’insieme di fattori di rischio non modellizzabili o di categorie standardizzate non modellizzabili per cui gli enti determinano una misura del rischio di scenario di stress che è stata classificata come riflettente unicamente il rischio azionario idiosincratico, conformemente al paragrafo 4; — l è un indice che individua i fattori di rischio non modellizzabili o le categorie standardizzate non modellizzabili appartenenti a EIR; — OR indica un fattore di rischio non modellizzabile o una categoria standardizzata non modellizzabile per cui gli enti determinano una misura del rischio di scenario di stress che non è stata classificata come riflettente unicamente né il rischio idiosincratico di differenziali creditizi, conformemente al paragrafo 3, né il rischio azionario idiosincratico, conformemente al paragrafo 4; — j è un indice che individua i fattori di rischio non modellizzabili o le categorie standardizzate non modellizzabili appartenenti a OR; — sono rispettivamente le misure del rischio di scenario di stress riscalate per i fattori di rischio non modellizzabili o per le categorie standardizzate non modellizzabili k,l, j, calcolate conformemente al paragrafo 1; — . 3.   I fattori di rischio non modellizzabili che gli enti classificano come riflettenti unicamente il rischio idiosincratico di differenziali creditizi soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) la natura del fattore di rischio è tale da riflettere unicamente il rischio idiosincratico di differenziali creditizi; b) il valore assunto dal fattore di rischio non è determinato da componenti di rischio sistematico; c) la correlazione tra i fattori di rischio è trascurabile; d) gli enti effettuano e documentano i test statistici utilizzati per verificare la condizione di cui alla lettera c). 4.   I fattori di rischio non modellizzabili che gli enti classificano come riflettenti unicamente il rischio azionario idiosincratico soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) la natura del fattore di rischio è tale da riflettere unicamente il rischio azionario idiosincratico; b) il valore assunto dal fattore di rischio non è determinato da componenti di rischio sistematico; c) la correlazione tra i fattori di rischio è trascurabile; d) gli enti effettuano e documentano i test statistici utilizzati per verificare la condizione di cui alla lettera c).
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