Art. 10 · Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo alternativo ( fallback)

Art. 10

Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo alternativo ( fallback)

In vigore dal 20 ott 2023
Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo alternativo ( fallback) 1.   Nell’ambito del metodo alternativo (fallback), gli enti determinano lo shock calibrato verso il basso e verso l’alto a partire dalla serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per un fattore di rischio non modellizzabile applicando una delle metodologie di cui al presente articolo. 2.   Se il fattore di rischio non modellizzabile è uguale a uno dei fattori di rischio definiti nella parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 3, sottosezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti determinano lo shock calibrato verso il basso e verso l’alto procedendo secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso: a) individuano il fattore di ponderazione del rischio assegnato a tale fattore di rischio conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) moltiplicano tale fattore di ponderazione del rischio per dove: — LH è l’orizzonte di liquidità del fattore di rischio non modellizzabile di cui all’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013; c) lo shock calibrato verso il basso e verso l’alto è il risultato dell’operazione di cui alla lettera b). 3.   Se il fattore di rischio non modellizzabile è il punto di una curva o di una superficie e differisce dagli altri fattori di rischio definiti nella parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 3, sottosezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 esclusivamente per la dimensione scadenza, gli enti determinano gli shock calibrati verso il basso e verso l’alto procedendo secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso: a) tra i fattori di rischio definiti nella parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 3, sottosezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che differiscono dal fattore di rischio non modellizzabile esclusivamente per la dimensione scadenza, individuano il fattore di rischio più vicino al fattore di rischio non modellizzabile per quanto riguarda la dimensione scadenza; b) individuano il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 al fattore di rischio individuato conformemente alla lettera a); c) moltiplicano tale fattore di ponderazione del rischio per dove: — LH è l’orizzonte di liquidità del fattore di rischio non modellizzabile di cui all’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013; d) lo shock calibrato verso il basso e verso l’alto è il risultato dell’operazione di cui alla lettera c). 4.   Se il fattore di rischio non modellizzabile non soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli enti determinano i corrispondenti shock calibrati verso il basso e verso l’alto selezionando un fattore di rischio che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5 e applicano il metodo di cui al paragrafo 6 a tale fattore di rischio selezionato. 5.   Il fattore di rischio da selezionare conformemente al paragrafo 4 soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) appartiene alla stessa categoria generale dei fattori di rischio e alla stessa sottocategoria generale dei fattori di rischio, di cui all’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, del fattore di rischio non modellizzabile; b) è della stessa natura del fattore di rischio non modellizzabile; c) differisce dal fattore di rischio non modellizzabile per caratteristiche che non comportano una sottostima della volatilità del fattore di rischio non modellizzabile, anche in condizioni di stress; d) la serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui al paragrafo 6, lettera a), contiene almeno 12 rendimenti. 6.   Nell’ambito del metodo di cui al paragrafo 4, gli enti procedono secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso: a) per il fattore di rischio selezionato gli enti determinano, conformemente all’, la serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il periodo di stress definito conformemente all’; b) gli enti determinano gli shock calibrati verso il basso e verso l’alto per il fattore di rischio selezionato utilizzando i metodi seguenti: i) il metodo storico di cui all’, se il numero di rendimenti della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il fattore di rischio selezionato di cui alla lettera a) del presente paragrafo è pari o superiore a 200; ii) il metodo sigma asimmetrico di cui all’, se il numero di rendimenti della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il fattore di rischio selezionato di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inferiore a 200; c) gli enti determinano lo shock calibrato verso il basso per il fattore di rischio non modellizzabile moltiplicando per lo shock verso il basso per il fattore di rischio selezionato determinato conformemente alla lettera b) dove: — a seconda del metodo utilizzato per determinare lo shock calibrato verso il basso per il fattore di rischio selezionato conformemente alla lettera b), è uno dei numeri seguenti: i) il numero di rendimenti della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il fattore di rischio selezionato di cui alla lettera a), se l’ente ha utilizzato il metodo storico per determinare lo shock calibrato verso il basso per il fattore di rischio selezionato; ii) il numero di rendimenti del sottoinsieme determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), se l’ente ha utilizzato il metodo sigma asimmetrico per determinare lo shock calibrato verso il basso per il fattore di rischio selezionato; d) gli enti determinano lo shock calibrato verso l’alto per il fattore di rischio non modellizzabile moltiplicando per lo shock verso l’alto per il fattore di rischio selezionato determinato conformemente alla lettera b) dove: — a seconda del metodo utilizzato per determinare lo shock calibrato verso l’alto per il fattore di rischio selezionato conformemente alla lettera b), è uno dei numeri seguenti: i) il numero di rendimenti della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il fattore di rischio selezionato di cui alla lettera a), se l’ente ha utilizzato il metodo storico per determinare lo shock calibrato verso l’alto per il fattore di rischio selezionato; ii) il numero di rendimenti del sottoinsieme determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), se l’ente ha utilizzato il metodo sigma asimmetrico per determinare lo shock calibrato verso l’alto per il fattore di rischio selezionato. 7.   In deroga al paragrafo 6, lettera b), punti i) e ii), se applicano il metodo di cui al paragrafo 4 a tutti i fattori di rischio non modellizzabili compresi in una categoria standardizzata non modellizzabile, gli enti determinano gli shock verso l’alto e verso il basso per tutti i fattori di rischio selezionati corrispondenti conformemente a uno dei metodi seguenti: a) il metodo storico di cui all’, se il numero di rendimenti della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui al paragrafo 6, lettera a), è pari o superiore a 200 per tutti i fattori di rischio selezionati; b) il metodo sigma asimmetrico di cui all’, se non è soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l’applicazione del metodo storico.
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