Art. 9
Conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio
In vigore dal 20 ott 2023
Conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio
In base alle informazioni raccolte durante la valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore comunica senza indugio per iscritto alla società le conclusioni a cui è giunto. Le conclusioni comprendono gli elementi seguenti:
a)
una dichiarazione attestante che il piano di monitoraggio è risultato conforme al regolamento (UE) 2015/757, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 e, se del caso, alla direttiva 2003/87/CE oppure che contiene difformità che lo rendono non conforme al regolamento (UE) 2015/757, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 e, se del caso, alla direttiva 2003/87/CE;
b)
la descrizione delle eventuali difformità non corrette;
c)
una sintesi delle procedure del verificatore, comprendente informazioni sulle visite in sito, sulle motivazioni di eventuali visite virtuali o sulle motivazioni della rinuncia alle visite;
d)
se la valutazione è effettuata dopo che il piano di monitoraggio è stato modificato ex , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, la sintesi delle modifiche durante il periodo di riferimento in questione;
e)
qualsiasi altro elemento pertinente riscontrato nella valutazione del piano di monitoraggio.
Storico versioni
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