Art. 78
Attuazione e registrazione delle modifiche
In vigore dal 20 ott 2023
Attuazione e registrazione delle modifiche
1. Prima di ottenere dall’autorità di riferimento responsabile l’approvazione del piano di monitoraggio modificato a norma dell’, la società può effettuare le attività di monitoraggio e comunicazione conformemente al piano di monitoraggio modificato se il monitoraggio condotto conformemente al piano originale fornirebbe dati incompleti sulle emissioni.
In caso di dubbio, la società utilizza in parallelo il piano di monitoraggio modificato e quello originale per effettuare tutte le attività di monitoraggio e comunicazione conformemente a entrambi i piani e registra entrambi i risultati.
2. Dopo aver ottenuto l’approvazione a norma dell’, la società usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutte le attività di monitoraggio e comunicazione esclusivamente sulla scorta di tale piano modificato, a partire dalla data in cui questa versione entra in vigore.
3. La società registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. Per ogni modifica sono registrate:
a)
una descrizione chiara della modifica apportata;
b)
le ragioni dell’introduzione della modifica;
c)
se applicabile, le conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio modificato;
d)
la data di trasmissione del piano di monitoraggio modificato all’autorità di riferimento responsabile;
e)
la data di inizio dell’applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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