Art. 77
Processo di approvazione
In vigore dal 20 ott 2023
Processo di approvazione
1. L’autorità di riferimento responsabile notifica senza indebito ritardo alla società l’approvazione del piano di monitoraggio modificato, utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati.
2. Se non approva il piano di monitoraggio l’autorità di riferimento responsabile ne informa senza indebito ritardo la società, spiegando i motivi della mancata approvazione al fine di consentirle di rivedere il piano.
La società rivede di conseguenza il proprio piano di monitoraggio. La società trasmette al verificatore il piano di monitoraggio riveduto, unitamente ai motivi della mancata approvazione da parte dell’autorità di riferimento responsabile, affinché questi lo rivaluti. Una volta che il piano di monitoraggio è stato valutato e ritenuto conforme agli del regolamento (UE) 2015/757, la società lo trasmette nuovamente all’autorità di riferimento responsabile ai fini dell’approvazione.
Storico versioni
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