Art. 72 · Norme generali per l’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili

Art. 72

Norme generali per l’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili

In vigore dal 20 ott 2023
Norme generali per l’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili Ai fini dell’approvazione dei piani di monitoraggio a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757, ciascuna autorità di riferimento responsabile adotta le misure necessarie per garantire che i piani di monitoraggio siano conformi all’ e agli allegati I e II di tale regolamento, tenendo debitamente conto delle conclusioni del verificatore sulla valutazione di tali piani.
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