Art. 68 · Scambio di informazioni sulla vigilanza

Art. 68

Scambio di informazioni sulla vigilanza

In vigore dal 20 ott 2023
Scambio di informazioni sulla vigilanza 1.   Qualora, a norma dell’, paragrafo 5, sia stato chiesto all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro responsabile di una società per la quale il verificatore effettua la verifica di condurre attività di vigilanza, l’organismo nazionale di accreditamento ne riferisce i risultati all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, salvo diverso accordo fra detti organismi. 2.   L’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tiene in considerazione i risultati di cui al paragrafo 1 nel valutare se il verificatore soddisfi i requisiti del presente regolamento. 3.   Qualora i risultati di cui al paragrafo 1 dimostrino che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore adotta misure adeguate, a norma del presente regolamento, e comunica all’organismo nazionale di accreditamento che ha condotto le attività di vigilanza: a) le misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore; b) ove opportuno, il modo in cui il verificatore ha posto rimedio a quanto rilevato; c) se del caso, le misure amministrative imposte al verificatore.
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