Art. 61 · Valutazione inter pares

Art. 61

Valutazione inter pares

In vigore dal 20 ott 2023
Valutazione inter pares 1.   Se l’organismo nazionale di accreditamento è soggetto a una valutazione inter pares periodica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del medesimo regolamento applica adeguati criteri di valutazione inter pares e attua un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se: a) l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accreditamento conformemente agli articoli da 46 a 55; b) l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 56 a 63. I criteri per i valutatori e le squadre di valutazione inter pares comprendono requisiti di competenza specifici relativamente al regolamento (UE) 2015/757 e al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE. 2.   L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 pubblica l’esito della valutazione inter pares dell’organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1 e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e alle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione o al punto di contatto di cui all’ del presente regolamento. 3.   Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo nazionale di accreditamento che abbia superato una valutazione inter pares organizzata dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del medesimo regolamento prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è esentato da una nuova valutazione inter pares in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento se può dimostrare la conformità alle prescrizioni di quest’ultimo. A tal fine, l’organismo nazionale di accreditamento presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008. L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un’esenzione. Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all’organismo nazionale di accreditamento.
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