Art. 59 · Esperti tecnici

Art. 59

Esperti tecnici

In vigore dal 20 ott 2023
Esperti tecnici 1.   L’organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze specifiche in una determinata materia necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore. 2.   L’esperto tecnico è dotato delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l’esperto tecnico: a) ha una conoscenza sufficiente della legislazione pertinente e degli orientamenti applicabili di cui all’, paragrafo 2, lettera a); b) ha una conoscenza sufficiente delle attività di verifica. 3.   L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.
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