Art. 58
Requisiti di competenza per i valutatori
In vigore dal 20 ott 2023
Requisiti di competenza per i valutatori
1. Il valutatore possiede le competenze per svolgere le attività di cui agli articoli da 50 a 55. A tal fine il valutatore:
a)
soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2;
b)
è sufficientemente competente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all’, paragrafo 2, lettera b), per formazione o grazie all’accesso a una persona che possiede conoscenze ed esperienza in tale ambito;
c)
ha una conoscenza sufficiente della legislazione pertinente e degli orientamenti applicabili di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
2. Oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, il valutatore responsabile dimostra di avere le competenze per dirigere una squadra di valutazione ed essere responsabile dello svolgimento della valutazione in conformità al presente regolamento.
3. Oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i responsabili del riesame interno e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sulla proroga o sul rinnovo dell’accreditamento dispongono di conoscenze ed esperienza sufficienti a valutare l’accreditamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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