Art. 57
Squadra di valutazione
In vigore dal 20 ott 2023
Squadra di valutazione
1. L’organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ciascuna valutazione effettuata conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
2. La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile dello svolgimento della valutazione in conformità al presente regolamento e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici con le pertinenti conoscenze ed esperienza nell’ambito specifico di accreditamento.
3. La squadra di valutazione comprende almeno una persona dotata di:
a)
conoscenza sufficiente del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del presente regolamento e dell’altra legislazione pertinente di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
b)
competenze e conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica di cui agli articoli da 4 a 36 e conoscenza sufficiente delle caratteristiche dei vari tipi di navi nonché del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, del consumo di combustibile e delle altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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