Art. 48
Obiettivi del processo di accreditamento
In vigore dal 20 ott 2023
Obiettivi del processo di accreditamento
Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati, in conformità agli articoli da 50 a 55, l’organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:
a)
dispongano delle competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni, le relazioni parziali sulle emissioni e le relazioni a livello di società in conformità al presente regolamento;
b)
svolgano effettivamente la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società in conformità al presente regolamento;
c)
soddisfino i requisiti per i verificatori di cui agli articoli da 37 a 45, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2917:oj#art-48