Art. 48 · Obiettivi del processo di accreditamento

Art. 48

Obiettivi del processo di accreditamento

In vigore dal 20 ott 2023
Obiettivi del processo di accreditamento Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati, in conformità agli articoli da 50 a 55, l’organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica: a) dispongano delle competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni, le relazioni parziali sulle emissioni e le relazioni a livello di società in conformità al presente regolamento; b) svolgano effettivamente la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società in conformità al presente regolamento; c) soddisfino i requisiti per i verificatori di cui agli articoli da 37 a 45, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.
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