Art. 43 · Documentazione interna di verifica

Art. 43

Documentazione interna di verifica

In vigore dal 20 ott 2023
Documentazione interna di verifica 1.   Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno: a) i risultati delle attività di verifica svolte; b) il piano di verifica, l’analisi strategica e l’analisi dei rischi; c) informazioni sufficienti a corroborare la valutazione del piano di monitoraggio e del progetto di relazione di verifica, comprese le motivazioni delle decisioni in merito alla rilevanza delle inesattezze individuate. 2.   La documentazione interna di verifica è redatta in modo che il responsabile del riesame indipendente di cui agli e l’organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica sia stata condotta in conformità al presente regolamento. 3.   Su richiesta, il verificatore consente all’autorità di riferimento responsabile di accedere alla documentazione interna di verifica e ad altre informazioni pertinenti per agevolare una valutazione della verifica da parte dell’autorità. L’autorità di riferimento responsabile può fissare un termine entro il quale il verificatore deve dare accesso a tale documentazione.
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