Art. 35 · Relazione di verifica a livello di società

Art. 35

Relazione di verifica a livello di società

In vigore dal 20 ott 2023
Relazione di verifica a livello di società 1.   Sulla base delle informazioni raccolte, il verificatore redige una relazione di verifica sulla relazione a livello di società oggetto della verifica e la trasmette alla società. 2.   Una volta ricevuta la relazione di verifica in applicazione del paragrafo 1, la società la presenta all’autorità di riferimento responsabile, insieme alla relazione a livello di società. Le relazioni sono trasmesse utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati. 3.   La relazione di verifica comprende una dichiarazione che indica se la relazione a livello di società è conforme o non conforme. 4.   Ai fini del paragrafo 3, la relazione a livello di società è riconosciuta conforme solo se priva di inesattezze rilevanti. La relazione a livello di società non è riconosciuta conforme se contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della relazione di verifica. 5.   La relazione di verifica contiene gli elementi seguenti: a) il nome della società e il numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato; b) un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una relazione di verifica; c) l’identità del verificatore, compresi il nome e l’indirizzo di posta elettronica professionale di un referente; d) gli obiettivi e la portata della verifica; e) il rimando alla relazione a livello di società e al periodo di riferimento oggetto della verifica; f) i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, nonché i dati sulle emissioni da presentare utilizzando il formato di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (12); g) il riferimento alle norme tecniche di verifica utilizzate; h) la sintesi delle procedure del verificatore, comprendente informazioni sulle visite in sito e sulle date delle stesse, le motivazioni di eventuali visite virtuali o le motivazioni della rinuncia alle visite in applicazione dell’; i) la dichiarazione di verifica; j) la descrizione di eventuali inesattezze e difformità non corrette di cui all’, compresa la loro natura ed entità, il fatto che abbiano o meno un’incidenza rilevante e gli elementi della relazione a livello di società a cui si riferiscono; k) la descrizione di eventuali difformità, come definite all’, punto 5, lettera c), emerse durante la verifica; l) se del caso, le raccomandazioni di miglioramento; m) i nominativi dell’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell’auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e dell’esperto tecnico coinvolti nella verifica della relazione a livello di società; n) la data della relazione di verifica e il nome e la firma della persona autorizzata in nome e per conto del verificatore. 6.   Nella relazione di verifica il verificatore descrive le inesattezze o le difformità con un livello di dettaglio sufficiente, compresi gli aspetti seguenti: a) l’entità e la natura dell’inesattezza o della difformità; b) il motivo per cui l’inesattezza ha o meno un effetto rilevante; c) l’elemento della relazione cui si riferisce l’inesattezza o i requisiti giuridici cui si riferisce la difformità.
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