Art. 35
Relazione di verifica a livello di società
In vigore dal 20 ott 2023
Relazione di verifica a livello di società
1. Sulla base delle informazioni raccolte, il verificatore redige una relazione di verifica sulla relazione a livello di società oggetto della verifica e la trasmette alla società.
2. Una volta ricevuta la relazione di verifica in applicazione del paragrafo 1, la società la presenta all’autorità di riferimento responsabile, insieme alla relazione a livello di società. Le relazioni sono trasmesse utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati.
3. La relazione di verifica comprende una dichiarazione che indica se la relazione a livello di società è conforme o non conforme.
4. Ai fini del paragrafo 3, la relazione a livello di società è riconosciuta conforme solo se priva di inesattezze rilevanti. La relazione a livello di società non è riconosciuta conforme se contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della relazione di verifica.
5. La relazione di verifica contiene gli elementi seguenti:
a)
il nome della società e il numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;
b)
un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una relazione di verifica;
c)
l’identità del verificatore, compresi il nome e l’indirizzo di posta elettronica professionale di un referente;
d)
gli obiettivi e la portata della verifica;
e)
il rimando alla relazione a livello di società e al periodo di riferimento oggetto della verifica;
f)
i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, nonché i dati sulle emissioni da presentare utilizzando il formato di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (12);
g)
il riferimento alle norme tecniche di verifica utilizzate;
h)
la sintesi delle procedure del verificatore, comprendente informazioni sulle visite in sito e sulle date delle stesse, le motivazioni di eventuali visite virtuali o le motivazioni della rinuncia alle visite in applicazione dell’;
i)
la dichiarazione di verifica;
j)
la descrizione di eventuali inesattezze e difformità non corrette di cui all’, compresa la loro natura ed entità, il fatto che abbiano o meno un’incidenza rilevante e gli elementi della relazione a livello di società a cui si riferiscono;
k)
la descrizione di eventuali difformità, come definite all’, punto 5, lettera c), emerse durante la verifica;
l)
se del caso, le raccomandazioni di miglioramento;
m)
i nominativi dell’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell’auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e dell’esperto tecnico coinvolti nella verifica della relazione a livello di società;
n)
la data della relazione di verifica e il nome e la firma della persona autorizzata in nome e per conto del verificatore.
6. Nella relazione di verifica il verificatore descrive le inesattezze o le difformità con un livello di dettaglio sufficiente, compresi gli aspetti seguenti:
a)
l’entità e la natura dell’inesattezza o della difformità;
b)
il motivo per cui l’inesattezza ha o meno un effetto rilevante;
c)
l’elemento della relazione cui si riferisce l’inesattezza o i requisiti giuridici cui si riferisce la difformità.
Storico versioni
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