Art. 32
Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione a livello di società
In vigore dal 20 ott 2023
Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione a livello di società
1. Il verificatore che, nel corso della verifica, individua inesattezze o difformità nella relazione a livello di società le segnala tempestivamente alla società chiedendo che entro un termine ragionevole siano apportate le opportune correzioni.
La società corregge qualsiasi inesattezza o difformità comunicata.
2. Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le inesattezze o difformità corrette durante la verifica.
3. Se la società non corregge le inesattezze o le difformità di cui al paragrafo 1, il verificatore le chiede di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle difformità prima di presentare la relazione di verifica.
4. Il verificatore valuta se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate ad altre, incidano sulle emissioni totali o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se ciò comporti inesattezze rilevanti.
Il verificatore valuta se la difformità non corretta, individualmente o aggregata ad altre, incida sui dati comunicati e se ciò comporti inesattezze rilevanti.
5. Il verificatore considera inesattezze rilevanti le inesattezze o le difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui all’ ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.
Storico versioni
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