Art. 31 · Visite in sito

Art. 31

Visite in sito

In vigore dal 20 ott 2023
Visite in sito 1.   Il verificatore conduce visite in sito per verificare la relazione a livello di società, in particolare in base all’esito dell’analisi dei rischi di cui all’, tenendo in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati e il luogo in cui si svolgono le attività riguardanti il flusso di dati e le attività di controllo. 2.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito. 3.   La società dà al verificatore l’accesso ai propri siti, compresi quelli sulla terraferma e le sue navi. 4.   Il verificatore può optare per una visita virtuale purché, in base all’esito dell’analisi dei rischi, sussista una delle condizioni seguenti: a) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie; b) circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, che sono al di fuori del controllo della società e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita fisica in sito. Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la relazione a livello di società sia conforme al regolamento (UE) 2015/757. La decisione di effettuare una visita virtuale è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di effettuare una visita virtuale e del fatto che sussistono le condizioni del caso. 5.   In base all’esito dell’analisi dei rischi, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi 1 e 4 purché sussistano tutte le seguenti condizioni: a) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie; b) non è la prima volta che il verificatore verifica una relazione a livello di società per la società in questione; c) la verifica può essere svolta offrendo una garanzia ragionevole senza alcuna visita in sito. Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la relazione a livello di società sia conforme al regolamento (UE) 2015/757. La decisione di rinunciare alla visita in sito è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di rinunciare alla visita in sito e del fatto che sussistono le condizioni del caso. 6.   Per le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, la società informa senza indebito ritardo l’autorità di riferimento responsabile della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito. L’autorità di riferimento responsabile può opporsi alla decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: a) le informazioni fornite dal verificatore sull’esito dell’analisi dei rischi; b) le prove che sussistono tutte le condizioni per la rinuncia alla visita in sito a norma del paragrafo 5. L’autorità di riferimento responsabile notifica alla società la sua eventuale opposizione e le relative motivazioni entro un termine ragionevole, non oltre due mesi dalla data in cui è stata informata della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito. 7.   Il verificatore che opta per una visita virtuale in applicazione del paragrafo 4 o che rinuncia alla visita in sito in applicazione del paragrafo 5 ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.
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