Art. 29
Verifica dei dati comunicati a livello di società
In vigore dal 20 ott 2023
Verifica dei dati comunicati a livello di società
1. Il verificatore valuta la completezza e la coerenza dei dati comunicati nella relazione a livello di società per mezzo di:
a)
controllo dettagliato, anche risalendo alla fonte dei dati;
b)
controlli incrociati con i dati contenuti nelle relazioni sulle emissioni verificate e, se necessario, con fonti esterne di dati, compresi i dati di localizzazione delle navi;
c)
riconciliazioni;
d)
ricalcoli.
2. Nell’ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore verifica:
a)
la completezza della relazione a livello di società, compreso il fatto che includa tutte le navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento e le relative emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE;
b)
la correttezza dei calcoli che determinano i dati aggregati sulle emissioni a livello di società.
Storico versioni
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