Art. 29 · Verifica dei dati comunicati a livello di società

Art. 29

Verifica dei dati comunicati a livello di società

In vigore dal 20 ott 2023
Verifica dei dati comunicati a livello di società 1.   Il verificatore valuta la completezza e la coerenza dei dati comunicati nella relazione a livello di società per mezzo di: a) controllo dettagliato, anche risalendo alla fonte dei dati; b) controlli incrociati con i dati contenuti nelle relazioni sulle emissioni verificate e, se necessario, con fonti esterne di dati, compresi i dati di localizzazione delle navi; c) riconciliazioni; d) ricalcoli. 2.   Nell’ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore verifica: a) la completezza della relazione a livello di società, compreso il fatto che includa tutte le navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento e le relative emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE; b) la correttezza dei calcoli che determinano i dati aggregati sulle emissioni a livello di società.
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