Art. 24
Informazioni che devono essere fornite dalle società
In vigore dal 20 ott 2023
Informazioni che devono essere fornite dalle società
1. Prima dell’inizio della verifica della relazione a livello di società, la società fornisce al verificatore i seguenti elementi d’informazione:
a)
la relazione a livello di società per il periodo di riferimento oggetto della verifica e, ove applicabile, una copia della relazione verificata a livello di società e della relazione di verifica a livello di società dell’anno precedente, se la verifica non è stata effettuata dallo stesso verificatore;
b)
le relazioni sulle emissioni e le relazioni parziali sulle emissioni, unitamente alle relazioni di verifica per tutte le navi sotto la sua responsabilità durante il periodo di riferimento;
c)
ove applicabile, se nell’anno precedente la verifica della relazione a livello di società non è stata effettuata dallo stesso verificatore, le relazioni sulle emissioni e le relazioni parziali sulle emissioni dell’anno precedente, unitamente alle relazioni di verifica pertinenti, per tutte le navi sotto la sua responsabilità nell’anno precedente;
d)
l’elenco di tutte le sue navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, con relativo numero di identificazione IMO, durante il periodo di riferimento, compreso il periodo in cui la nave era di sua proprietà o sotto la sua responsabilità a norma del regolamento (CE) n. 336/2006.
2. Il verificatore può chiedere alla società di fornire qualsiasi altra informazione rilevante per la verifica della relazione a livello di società, tra cui copia dei piani di monitoraggio delle navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento e, ove applicabile, prova del cambiamento di società, compresa la prova della data di tale cambiamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2917:oj#art-24