Art. 23
Riesame indipendente della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni
In vigore dal 20 ott 2023
Riesame indipendente della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni
1. Il responsabile del riesame indipendente esamina la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione di verifica per appurare che il processo di verifica sia stato condotto in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.
2. Il riesame indipendente ha per oggetto l’intero processo di verifica di cui agli articoli da 10 a 22.
3. In seguito all’autenticazione della relazione a norma dell’, lettera e), il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica e notifica alla Commissione e allo Stato di bandiera della nave se le condizioni per il rilascio del documento di conformità sono soddisfatte.
Storico versioni
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