Art. 22 · Relazione di verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni

Art. 22

Relazione di verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni

In vigore dal 20 ott 2023
Relazione di verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni 1.   Sulla base delle informazioni raccolte, il verificatore redige una relazione di verifica su ogni relazione sulle emissioni o relazione parziale sulle emissioni oggetto della verifica e la trasmette alla società. 2.   Una volta ricevuta la relazione di verifica in applicazione del paragrafo 1, la società la presenta all’autorità di riferimento responsabile, insieme alla relazione sulle emissioni o alla relazione parziale sulle emissioni, se del caso. La relazione è trasmessa utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati. 3.   La relazione di verifica comprende una dichiarazione che indica se la relazione sulle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni è conforme o non conforme. 4.   Ai fini del paragrafo 3, la relazione sulle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni è riconosciuta conforme solo se priva di inesattezze rilevanti. La relazione sulle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni non è riconosciuta conforme se contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della relazione di verifica. 5.   La relazione di verifica contiene gli elementi seguenti: a) il nome della società e il numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato, e l’identificazione della nave; b) un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una relazione di verifica; c) l’identità del verificatore, compresi il nome e l’indirizzo di posta elettronica professionale di un referente; d) gli obiettivi e la portata della verifica; e) il rimando alla relazione sulle emissioni e al periodo di riferimento oggetto della verifica o alla relazione parziale sulle emissioni e al periodo oggetto della verifica in cui la nave era sotto la responsabilità della società; f) se del caso, le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra della nave disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo e che devono essere comunicate a norma della medesima direttiva; g) il rimando ad almeno un piano di monitoraggio dichiarato conforme e l’indicazione, ove applicabile, se è stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile prima della presentazione della relazione di verifica; h) il riferimento alle norme tecniche di verifica utilizzate; i) la sintesi delle procedure del verificatore, comprendente informazioni sulle visite in sito e le date delle stesse, le motivazioni di eventuali visite virtuali o le motivazioni della rinuncia alle visite; j) la sintesi delle modifiche apportate al piano di monitoraggio e ai dati di attività nel periodo di riferimento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, se del caso; k) la dichiarazione di verifica; l) la descrizione di eventuali inesattezze e difformità non corrette, compresa la loro natura ed entità, il fatto che abbiano o meno un’incidenza rilevante e gli elementi della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni a cui si riferiscono; m) la descrizione di eventuali difformità, come definite all’, punto 5), lettera b), punto ii), emerse durante la verifica; n) il numero delle eventuali tratte con lacune di dati e la quantità corrispondente di emissioni; o) se del caso, le raccomandazioni di miglioramento; p) i nominativi dell’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell’auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e dell’esperto tecnico coinvolti nella verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni; q) la data della relazione di verifica e il nome e la firma della persona autorizzata in nome e per conto del verificatore. 6.   Nella relazione di verifica il verificatore descrive le inesattezze e le difformità con un livello di dettaglio sufficiente, compresi gli aspetti seguenti: a) l’entità e la natura dell’inesattezza o della difformità; b) il motivo per cui l’inesattezza ha o meno un effetto rilevante; c) l’elemento della relazione della società cui si riferisce l’inesattezza oppure l’elemento del piano di monitoraggio o i requisiti giuridici cui si riferisce la difformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2917:oj#art-22