Art. 18
Visite in sito
In vigore dal 20 ott 2023
Visite in sito
1. Il verificatore effettua visite in sito per acquisire una sufficiente conoscenza della società e del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave illustrato nel piano di monitoraggio.
2. Il verificatore stabilisce il sito o i siti da visitare in base all’esito dell’analisi dei rischi e dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui si svolgono le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo.
3. Il verificatore che, in base all’esito di una visita in sito sulla terraferma, giunge alla conclusione che è necessaria una verifica a bordo per ridurre il rischio di inesattezze rilevanti nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni può decidere di visitare la nave.
4. Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito.
5. La società dà al verificatore l’accesso ai propri siti, compresi quelli sulla terraferma e la nave.
6. Il verificatore può optare per una visita virtuale purché, in base all’esito dell’analisi dei rischi, sussista una delle condizioni seguenti:
a)
il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;
b)
la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita fisica in sito;
c)
il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio e la verifica dei dati comunicati nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni;
d)
circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, che sono al di fuori del controllo della società e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita fisica in sito.
Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la relazione delle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.
Fatto salvo il primo comma, lettera d), il verificatore non effettua una visita virtuale se non è stata effettuata alcuna visita fisica del sito nei tre periodi di riferimento immediatamente anteriori a quello in corso. Il periodo triennale si riferisce a tre periodi di riferimento consecutivi aventi inizio dopo il 1
o
gennaio 2024, compresi i periodi di riferimento in cui hanno avuto luogo visite virtuali in applicazione del primo comma, lettera d).
La decisione di effettuare una visita virtuale è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di effettuare una visita virtuale e del fatto che sussistono le condizioni del caso.
7. Il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi 1 e 6 purché sussistano tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 6, lettere a), b) e c).
Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la relazione delle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.
La decisione di rinunciare alla visita in sito è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di rinunciare alla visita in sito e del fatto che sussistono le condizioni del caso.
8. Non è possibile rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi da 1 a 6 se:
a)
il verificatore verifica per la prima volta la relazione sulle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni;
b)
il verificatore non ha effettuato visite in sito nei due periodi di riferimento immediatamente anteriori a quello in corso;
9. Per le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, la società informa senza indebito ritardo l’autorità di riferimento responsabile della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.
L’autorità di riferimento responsabile può opporsi alla decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:
a)
le informazioni fornite dal verificatore sull’esito dell’analisi dei rischi;
b)
il ragguaglio secondo cui è possibile ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie;
c)
le prove che sussistono tutte le condizioni per la rinuncia alla visita in sito a norma dei paragrafi 7 e 8.
L’autorità di riferimento responsabile notifica alla società la sua eventuale opposizione e le relative motivazioni entro un termine ragionevole, non oltre due mesi dalla data in cui è stata informata della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.
10. Il verificatore che opta per una visita virtuale in applicazione del paragrafo 6 o che rinuncia alla visita in sito in applicazione del paragrafo 7 ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.
Storico versioni
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