Art. 14 · Processo di verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni

Art. 14

Processo di verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni

In vigore dal 20 ott 2023
Processo di verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni 1.   Il verificatore applica il piano di verifica e, sulla base dell’analisi dei rischi, verifica l’effettiva esistenza e la corretta attuazione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione illustrati nel piano di monitoraggio dichiarato conforme. A tal fine, il verificatore valuta l’opportunità di procedere a quanto segue: a) indagini presso il personale; b) ispezione dei documenti; c) osservazione e analisi particolareggiata («walkthrough»). 2.   Il verificatore verifica: a) le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici; b) che le attività di controllo siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci; c) che le procedure elencate nel piano di monitoraggio siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute. Ai fini della lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l’interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni. Ai fini delle lettere b) e c) il verificatore può ricorrere a metodi di campionamento specifici per una nave purché il campionamento sia giustificato in base all’analisi dei rischi.
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