Art. 13
Piano di verifica
In vigore dal 20 ott 2023
Piano di verifica
Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell’analisi dei rischi. Il piano di verifica comprende:
a)
un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
b)
un piano delle prove che stabilisca la portata e la metodologia di prova delle attività di controllo e le relative procedure;
c)
un piano per il campionamento dei dati che stabilisca il campo d’applicazione e la metodologia di campionamento per i punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate di gas a effetto serra, il consumo di combustibile o le altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni.
Storico versioni
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