Art. 10
Informazioni che devono essere fornite dalle società
In vigore dal 20 ott 2023
Informazioni che devono essere fornite dalle società
1. Prima dell’inizio della verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni, la società fornisce al verificatore i seguenti elementi d’informazione:
a)
l’elenco delle tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento o, per le relazioni parziali sulle emissioni, il periodo nel quale la nave era sotto la responsabilità della società, in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2015/757;
b)
se nel periodo di riferimento vi sono lacune nei dati:
i)
il numero di tratte per le quali vi sono lacune nei dati, le circostanze e i motivi delle lacune;
ii)
il metodo di stima applicato per determinare i dati surrogati di cui all’allegato I, parte C, punto 2, del regolamento (UE) 2015/757 ed eventualmente indicato nel piano di monitoraggio;
iii)
la quantità di emissioni calcolate sulla base di dati surrogati;
c)
una copia della relazione sulle emissioni dell’anno precedente, ove opportuno, se ad averla verificata non è stato il verificatore;
d)
una copia del piano o dei piani di monitoraggio applicati, con le conclusioni della valutazione effettuata da un verificatore accreditato e, se del caso, la certificazione dell’approvazione ottenuta dall’autorità di riferimento responsabile, insieme alla notifica inviata alla società dall’autorità di riferimento responsabile.
2. Dopo che il verificatore ha individuato le sezioni specifiche oppure i documenti ritenuti pertinenti ai fini della verifica, le società forniscono anche i seguenti elementi d’informazione:
a)
copie del giornale ufficiale di bordo e del registro ufficiale degli oli minerali (se documenti distinti) della nave;
b)
copie dei documenti relativi al rifornimento di carburante (bunkeraggio);
c)
copie di qualsiasi certificato pertinente relativo ai combustibili ai fini della determinazione dei fattori di emissione conformemente all’allegato I o all’allegato II, parte C, punto 1.2, del regolamento (UE) 2015/757;
d)
copie dei documenti contenenti informazioni sul numero di passeggeri e sulla quantità di carico trasportati, sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare per le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento.
3. Inoltre, e se applicabile secondo il metodo di monitoraggio utilizzato, il verificatore può chiedere alla società di fornire:
a)
una panoramica dell’ambiente informatico in cui consti il flusso dei dati della nave;
b)
elementi comprovanti la manutenzione e l’accuratezza/incertezza delle apparecchiature di misurazione/flussimetri (ad esempio certificati di taratura);
c)
un estratto dei dati di attività sul consumo di combustibile ricavati dai flussimetri;
d)
copie di documenti comprovanti le letture dei livelli di combustibile nei serbatoi;
e)
un estratto dei dati di attività ricavati dai sistemi di misurazione diretta delle emissioni;
f)
qualsiasi altra informazione utile alla verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni.
4. In caso di cambiamento di società, le società interessate esercitano la dovuta diligenza per fornire al verificatore, dietro sua richiesta, i documenti o gli elementi d’informazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 relativi alle tratte effettuate sotto la rispettiva responsabilità.
5. Le società conservano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 per i periodi stabiliti ai sensi della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL) e della convenzione internazionale del 1988 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS). In attesa del rilascio del documento di conformità a norma dell’ del regolamento (UE) 2015/757 o, per le relazioni parziali sulle emissioni, in attesa del rilascio della relazione di verifica, il verificatore può esigere qualsiasi informazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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