Art. 5 · Disposizioni transitorie

Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 ott 2023
Disposizioni transitorie Gli alimenti biologici per animali da compagnia etichettati conformemente alle norme nazionali o, in assenza di queste, alle norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri e in conformità dell’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008 tra il 1o gennaio 2022 e 30 ottobre 2023 possono essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.
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