Art. 3
Uso di termini riferiti alla produzione biologica sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia
In vigore dal 18 ott 2023
Uso di termini riferiti alla produzione biologica sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia
1. Per gli alimenti per animali da compagnia possono essere utilizzati i termini di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848:
a)
nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:
i)
gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte V, del regolamento (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento; e
ii)
almeno il 95 % in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico;
b)
soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
i)
meno del 95 % in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico e tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel regolamento (UE) 2018/848;
ii)
nella produzione degli alimenti per animali da compagnia siano utilizzati esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848; e
iii)
gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte V, punti 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
2. Per gli alimenti per animali da compagnia contenenti ingredienti derivanti dalla caccia o dalla pesca, i termini di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti a condizione che:
a)
il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
b)
tali termini siano chiaramente riferiti, nella denominazione di vendita, a un ingrediente biologico diverso dall’ingrediente principale;
c)
tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici;
d)
nella produzione degli alimenti per animali da compagnia siano utilizzati esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848; e
e)
gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte V, punti 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
3. L’elenco degli ingredienti di cui ai paragrafi 1 e 2 indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici.
4. L’elenco di ingredienti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 comprende l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli.
5. I termini di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e l’indicazione della percentuale di cui al paragrafo 4 del presente articolo compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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