Art. 9
Ulteriori condizioni di ammissibilità
In vigore dal 18 ott 2023
Ulteriori condizioni di ammissibilità
1. Gli Stati membri e i paesi associati partecipanti all'appalto comune nominano all'unanimità un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini di tale appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio e può pertanto essere in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dallo strumento e quelli provenienti dagli Stati membri partecipanti e dai paesi associati partecipanti.
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori contenute nella direttiva 2009/81/CE.
2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro. L'accordo stabilisce in particolare le modalità pratiche che disciplinano l'appalto comune e il processo decisionale per quanto riguarda la scelta della procedura, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto.
3. L'accordo di cui al paragrafo 2 può autorizzare l'ente appaltante a procedere ad acquisizioni di quantitativi supplementari del prodotto per la difesa in questione per l'Ucraina o la Moldova. Tale autorizzazione è approvata all'unanimità dagli Stati membri che partecipano all'appalto comune.
Tali accordi supplementari in materia di appalti non pregiudicano il diritto applicabile dell'Unione e sono in linea con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali degli Stati membri in materia di esportazione di prodotti per la difesa.
4. Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono requisiti di partecipazione per i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune di cui ai paragrafi da 5 a 12.
5. I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato. Non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o, in alternativa, sono stati sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e, se necessario, a misure di mitigazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all' del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare nell'appalto comune se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro o dal paese associato in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all' del presente regolamento.
7. Le garanzie di cui al paragrafo 6 del presente articolo possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all', e fanno parte del capitolato d'oneri, al fine di garantire un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto misure volte a garantire che:
a)
il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto comune non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e
b)
l'accesso di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato a informazioni classificate relative all'appalto comune sia impedito e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'appalto comune dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
8. Gli enti appaltanti trasmettono alla Commissione una notifica concernente le misure di mitigazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 di cui al paragrafo 5 del presente articolo o le garanzie di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Ulteriori informazioni sulle misure di mitigazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all' del presente regolamento di ogni notifica fornita a norma del presente paragrafo.
9. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'.
10. Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono altresì l'obbligo che il prodotto della difesa non sia soggetto a una restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, che limiti la capacità degli Stati membri di utilizzare tale prodotto della difesa.
11. In deroga al paragrafo 10 e alla luce della situazione geopolitica e dell'urgente necessità di procedere ad acquisizioni di prodotti della difesa con il sostegno dello strumento, l'obbligo di cui a tale paragrafo non si applica ai prodotti della difesa urgenti e critici, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
gli Stati membri o i paesi associati che partecipano all'appalto comune si impegnano a valutare se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con un altro componente senza restrizioni di origine dell’Unione;
b)
i prodotti della difesa oggetto dell'appalto erano in uso prima del 24 febbraio 2022 presso le forze armate della maggior parte degli Stati membri che partecipano all'appalto comune.
12. Il costo dei componenti originari dell'Unione o di paesi associati è inferiore al 65 % del valore stimato del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.
13. Ai fini del presente articolo, per «subappaltatori coinvolti nell'appalto comune» si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici e che possieda caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto.
Storico versioni
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